Il giorno 3 di Novembre 1998, in Firenze, nella sala Martino V, presso l’ospedale di S. Maria Nuova, alle ore diciotto innanzi a me Dott. Alessandro Ruggiero, Notaio in Firenze, (omissis) in presenza dei testimoni noti ed idonei: N.D. Maria Vittoria Colonna in Rimbotti (omissis) Ing. Francesco Sborgi (omissis) (omissis) costituiscono (omissis) ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione privata denominata “Fondazione Romualdo Del Bianco” con il seguente Statuto:
1.1.- Per onorare la memoria del Cav. del Lavoro Romualdo Del Bianco, su iniziativa della famiglia Del Bianco e della società “COMI – S.p.A. con sede in Firenze, e’ costituita ai sensi degli Artt. 14 e seguenti del C.C. una fondazione denominata “FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO – LIFE BEYOND TOURISM” in breve “FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO”.
1.2.- Successivamente alla costituzione altri fondatori possono aderire alla Fondazione apportando beni e capitali o assumendo impegni di carattere finanziario. I Fondatori deliberano a maggioranza dei quattro quinti in ordine all’adesione di nuovi fondatori e sostenitori.
1.3.- Oltre che la categoria di fondatori è prevista la categoria dei sostenitori della Fondazione, cioè persone fisiche, imprese, società ed enti pubblici e privati che decidono di contribuire alla realizzazione degli scopi della fondazione obbligandosi per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, a contribuire alle spese inerenti all’attività istituzionale. L’onere finanziario assunto dai sostenitori e fondatori potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi in vigore per gli enti non profit.
Nel caso che i sostenitori superino il numero di tre, potranno dar vita ad un comitato che costituisce un organo collegiale della Fondazione.
1.4.- La Fondazione ha sede legale in Firenze, Via del Giglio n. 10 e puo’ istituire altrove in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed uffici.
1.5.- La Fondazione si propone di svolgere la propria attività prevalentemente nell’ambito della Regione Toscana alla quale chiederà il riconoscimento della personalità giuridica.
1.6.- La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.
1.7.- La Fondazione e’ disciplinata dallo statuto e per quanto da esso non previsto, dalle norme di legge statale e regionale in materia di Fondazioni.
Possono essere emanati dal Consiglio Direttivo regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente.
2.1.- La Fondazione si propone di perseguire i seguenti scopi istituzionali:
a) promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche utilizzando tecnologie informatiche e sfruttamento del web, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, mostre, convegni, incontri e seminari, anche a carattere periodico, per valorizzare, tramandare, diffondere e conservare il patrimonio culturale, artistico, storico e scientifico di Firenze e della Toscana, contribuendo anche ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni;
b) acquisire, gestire, catalogare e restaurare beni di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e archivistico, elaborando progetti e piani di recupero e valorizzazione, in armonia con i programmi e gli indirizzi formulati dagli organi statali, regionali e locali preposti alla tutela e conservazione dei precisati beni culturali;
c) promuovere la realizzazione a Firenze di un Centro di Sviluppo Incontri Internazionali per richiamare specie giovani ed esponenti della cultura, dell’arte e delle scienze così favorendo la conoscenza reciproca, la comprensione, l’amicizia e la pace tra paesi e popoli di diversa nazionalità, religione ed etnia.
2.2.- La Fondazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o organizzazioni che per legge o statuto perseguano gli stessi scopi o scopi affini.
Comunque eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente e obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2.3.- Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione svolge
la propria attività nei settori della promozione della cultura e dell’arte; della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1089/1939, dei beni e biblioteche di cui al D.P.R. 1409/1963, nonchè nei settori della istruzione, formazione, ricerca scientifica, assistenza sanitaria, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
2.4.- La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse e strumentali a quella istituzionale.
2.5.- Nello svolgimento della propria attività finalizzata agli scopi istituzionali, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti e società sia di natura privata che pubblica, italiani o stranieri, addivenendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni.
2.6.- In occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi.
3.1.- Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall’atto costitutivo nonche’ dai successivi apporti e dagli incrementi deliberati dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;
c) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato ad incremento del patrimonio.
d) dalle eredità, donazioni e legati disposti a favore della fondazione;
e) dai proventi della propria attività per i quali il Consiglio Direttivo deliberi di destinarli a patrimonio.
3.2.- Per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:
a) dei redditi del proprio patrimonio;
b) dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
c) dei contributi e degli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;
d) delle erogazioni liberali e dei contributi destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;
e) delle somme derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.
4.1.- Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente e il Vice Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Comitato degli Esperti;
– il Comitato dei Sostenitori;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
5.1.- La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove secondo quanto stabiliranno i fondatori all’atto della nomina.
I Consiglieri restano in carica per cinque esercizi e potranno essere confermati.
5.2.- I Consiglieri sono nominati dai fondatori con la maggioranza dei quattro quinti. Se per qualunque causa la nomina non venisse effettuata da parte dei Fondatori, i Consiglieri saranno nominati per metà dall’Universita’ di Firenze e per l’altra metà dal Sindaco del Comune di Firenze.
Qualora esistano almeno tre sostenitori che diano vita ad un comitato, la nomina di almeno un Consigliere spetta a tale comitato.
Se per qualsiasi causa -diversa dalle dimissioni- venissero a mancare uno o più consiglieri nel corso di un mandato, il Consiglio Direttivo potrà procedere per cooptazione a nominare i nuovi consiglieri, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quelli sostituiti.
5.3.- Qualora anche un solo consigliere dia le proprie dimissioni, decade l’intero Consiglio Direttivo per cui i fondatori dovranno procedere alla nomina dei nuovi consiglieri.
5.4.- La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio, solo se preventivamente autorizzate come previsto all’art. 15 che segue. Tuttavia per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio Direttivo potrà prevedere e fissare un compenso.
6.1.- Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e precisamente: entro il mese di novembre, per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo all’esercizio successivo; entro il mese di marzo, per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
In sede preventiva il Consiglio fissa le direttive di ordine programmatico, il programma di attività e il budget finanziario.
6.2.- Il Consiglio Direttivo si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
6.3.- La convocazione da parte del Presidente sarà fatta mediante lettera spedita anche per fax o posta elettronica a tutti
i Consiglieri e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale lettera può essere trasmessa con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data della riunione.
6.4.- L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonchè gli argomenti da trattare.
6.5.- Il Consiglio Direttivo si terrà normalmente presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché situato nell’ambito della Regione Toscana.
6.6.- E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s’intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
6.7.- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza, diritto di voto, il Segretario Generale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i singoli esperti nominati dal Consiglio Direttivo. Si precisa che i membri del Comitato Esecutivo sono già membri del Consiglio Direttivo.
6.8 – Qualora il numero di membri del Consiglio Direttivo sia superiore a nove, sarà nominato in suo seno e su individuazione dei Fondatori, un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri tra cui il Presidente, a cui sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tal caso i restanti membri del Consiglio Direttivo svolgeranno le altre funzioni previste dall’artico 8.
7.1.- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo statuto non richieda maggioranze qualificate.
7.2.- Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7.3.- Di ogni adunanza del Consiglio verrà redatto a cura del Presidente e del Segretario verbale da trascrivere nell’apposito libro.
8.1.- Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della fondazione e per l’impiego della risorse finanziarie in conformità agli scopi istituzionali.
8.2.- Il Consiglio Direttivo provvede:
– a predisporre e approvare i programmi culturali e operativi della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
– a promuovere e realizzare le iniziative e manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche della Fondazione;
– a nominare il Segretario Generale della Fondazione e i singoli Esperti, decidendo eventualmente il Consiglio di riunire tutti o parte di essi Esperti per formare un apposito Comitato;
– ad approvare i regolamenti interni per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
– ad assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico;
– ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario Generale;
– a deliberare in merito all’accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione, nonchè in merito all’alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini immediati della Fondazione;
– a deliberare, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica, le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all’approvazione dell’Autorità Regionale;
– a delegare i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione ad uno o più dei suoi membri ovvero al Segretario Generale;
– ad accertare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica, l’esistenza di cause di estinzione o scioglimento della fondazione.
9.1.- Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente i quali restano in carica per cinque esercizi.
9.2.- Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l’attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
9.3.- Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell’uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.
9.4.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato.
10.1.- Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio che stabilisce anche il compenso da corrispondere allo stesso.
10.2.- Il Segretario Generale, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione corrente della Fondazione e quindi: redige i programmi di attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo; predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, dà attuazione secondo le direttive date dal Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; dirige e coordina gli uffici e il personale della Fondazione; svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale; sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione; svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
10.3.- Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma.
11.1 La Fondazione nello svolgimento della propria attività culturale e scientifica potrà avvalersi dell’opera di uno o più Esperti, all’uopo scelti e nominati dal Consiglio Direttivo per una determinata operazione o per un periodo di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina.
11.2 Gli esperti, su richiesta del Consiglio Direttivo:
– esprimono pareri in ordine a singole iniziative o a programmi della fondazione;
– formulano progetti di studio e di ricerca;
– suggeriscono al Consiglio Direttivo le persone e gli enti meritevoli dell’assegnazione di premi e/o borse di studio sulla base dei bandi di concorso approvati dal Consiglio stesso;
– assistono il Consiglio Direttivo su argomenti di carattere culturale e scientifico.
11.3 Il Consiglio Direttivo può stabilire anche che tutti o parte degli esperti si riuniscano per formare un Comitato che opererà su base collegiale. Sarà lo stesso Consiglio Direttivo ad indicarne le finalità, i compiti, i tempi con cui dovrà operare e la durata della carica.
11.4 Il Comitato degli Esperti ove nominato, sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e funzionerà secondo le regole previste per l’organo amministrativo, in quanto compatibili.
11.5 Il Consiglio Direttivo potrà emanare un regolamento interno per disciplinare le mansioni, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato degli Esperti, nei casi in cui verrà istituito.
11.6 Solo se preventivamente deliberato in ogni esercizio dal Consiglio Direttivo e per quell’esercizio medesimo agli Esperti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico ed eventualmente un compenso o un gettone di presenza, secondo quanto stabilirà il Consiglio Direttivo.
12.1.- Il comitato dei sostenitori è composto da non meno di tre membri sostenitori della Fondazione.
12.2.- Il comitato provvede a vigilare che gli apporti finanziari dei sostenitori vengano utilizzati per le finalità della Fondazione ed in particolare per le singole iniziative e manifestazioni che
intendono finanziare.
12.3.- Il comitato sceglie i candidati per la nomina a membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui i sostenitori abbiano diritto alla nomina di un Consigliere.
Il comitato può anche designare un membro effettivo e un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
13.1.- Il controllo gestionale e contabile è devoluto al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dai fondatori. Ove esista il Comitato dei Sostenitori, almeno un membro effettivo ed uno supplente sono designati da tale comitato.
13.2.- Il collegio dei revisori dei conti:
– controlla la gestione finanziaria della Fondazione;
– accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
– effettua periodiche verifiche di cassa;
– esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo.
13.3.- I revisori dei conti sono scelti tra professionisti ed esperti in materia economica, finanziaria e giuridica.
13.4.- Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
I revisori dei conti restano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati.
13.5.- Il collegio dei revisori dei conti predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo con le loro osservazioni. 14.6.- La carica di revisore dei conti è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.
14.1.- Gli esercizi della fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
14.2.- Al termine di ogni esercizio verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
14.3.- Il bilancio prima di essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all’uopo redatta.
14.4.- Resta confermato il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione secondo quanto previsto dal precedente articolo 2.2.
15.1- Tutte le cariche si devono intendere a titolo gratuito se non diversamente deciso dal Consiglio Direttivo esercizio per esercizio.
16.1.- Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio sarà devoluto a favore di altra fondazione o ente che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.
17.1.- Per quant’altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni nonchè dalle altre nome di legge statale e regionale che riguardano le fondazioni e gli enti non profit.